Alla Presidenza di Consumers’ Forum
Alle Associazioni e Imprese aderenti all’istituto
LEGA CONSUMATORI SCEGLIE IMECO
La Presidenza Nazionale della Lega Consumatori con la conclusione del 2009 intende formalizzare la scelta di IMECO, organismo da essa promosso con il quale intende rendersi autonoma nella formazione dei conciliatori , nel loro aggiornamento e nella gestione dei rapporti con le aziende e gli enti per la trattazione dei reclami e delle controversie.
Si tratta di un percorso maturato in trasparenza e linearità lungo fasi che riassumiamo:
PRIMA FASE
La Lega Consumatori è stata parte attiva nell’avvio della conciliazione in Italia a partire dal 1989 ad opera di 12 associazioni di consumatori italiane . Eleggendo l’Unione Nazionale Consumatori come capofila hanno negoziato con Sip_Telecom una procedura di conciliazione di conciliazione e arbitrato, hanno ottenuto il consenso della Commissione Europea e il riconoscimento per tre volte di seguito di un progetto pilota con il quale la Commissione Europea sosteneva rimborsi spese dei conciliatori per un importo che è variato dai 35,000 lire ai 70 mila lire per conciliazione trattata, a seconda degli anni.
Dopo il primo progetto pilota consensualmente si è scelto il passaggio a capofila di Lega Consumatori in sostituzione dell’Unione Nazionale Consumatori . Successivamente e su proposta della Commissione Europea Lega Consumatori , pur continuando a gestire i progetti pilota, concorreva a formalizzare la costituzione di ICO Istituto di Conciliazione. L’Istituto era dotato di uno statuto e di un regolamento e svolgeva una attività di servizio progettuale, di formazione dei conciliatori, di raccolta e di rendicontazione delle conciliazioni , di presentazione del progetto pilota, di monitoraggio della sua gestione e di rendicontazione verso la Commissione Europea , la struttura portante continuava ad essere di Lega Consumatori.
Unione Nazionale Consumatori, Lega Consumatori ed ICO pertanto hanno coordinato la conciliazione negoziata fra associazioni e imprese in Italia dal 1989 a tutto il 2003 , in tutto 14 anni. .
Questo percorso ha avuto all’attivo:
- Tre edizioni di Progetto Pilota SIP-Telecom- Associazioni dei consumatori fondativi dell’intera esperienza della conciliazione paritaria;
- Il Bando sull’adozione del formulario unico europeo, conseguente al varo della Raccomandazione 1998/257/CE che ha prodotto 2640 formulari , la presentazione dei risultati in un documento comunitario sui risultati del Bando con esplicito apprezzamento del lavoro svolto in Italia;
- Il progetto di Monitoraggio delle conciliazioni con l’uso del formulario unico europeo concordato fra ICO e Consumers’Forum che ha registrato 1.332 conciliazioni dal luglio 2001 al 31/12 /2003
- Tutti i corsi di formazione dei conciliatori fino al 31/12/2003, con la sperimentazione della partecipazione congiunta dei rappresentanti delle associazioni e delle imprese,
- la proposta e la sperimentazione del programma di formazione incentrato sui tre moduli : giuridico, psicologico, tecnico;
- la costituzione dell’elenco dei conciliatori formati negli specifici corsi:
- la realizzazione delle prime 30 mila conciliazioni.
Trattandosi di progetti pilota essi erano destinati ad esaurirsi e così avvenne . ICO rimaneva senza entrate anche perché nel frattempo era decollato Consumers’ Forum al quale le imprese , Telecom in testa , destinavano le loro quote.
Per queste ragioni il 25 marzo 2004 venne votata alla unanimità la chiusura di ICO.
SECONDA FASE.
Viene valutata la proposta subito avanzata da Lega Consumatori affinchè “Consumers’ Forum promuova un organismo extragiudiziale fornendo anche le risorse attingendole dalle quote dei suoi associati . L’opportunità di procedere in tale direzione era offerta dallo stesso dibattito in atto a livello istituzionale e infatti di li a poco: il 23 luglio 2004 il Ministero della Giustizia varava i decreti n. 222 e 223 introdotti nella normativa proprio per il varo e la rendicontazione degli organismi extragiudiziali.
La proposta della Lega Consumatori in sintonia con gli orientamenti comunitari rivolta a Consumers’ Forum era quella di dar vita ad un organismo extragiudiziale nazionale e federativo di altri organismi extragiudiziali a partire da quelli promossi dalle associazioni dei consumatori , singolarmente o in modo associato ,
Si deve avere presente che la Commissione Europea propone organismi extragiudiziali snelli, informali, flessibili, non burocratizzati,
Non a caso i due decreti legislativi del Ministero della Giustizia pongono il requisito per il quale ad un organismo extragiudiziale bastano 7 conciliatori.
La proposta della Lega Consumatori non incontro un rifiuto ma per usare l’espressione di un Presidente di i Consumers’ Forum era “tenuta in caldo” . Infatti nel 2007 Il Presidente di Lega Consumatori fu invitato ad un incontro specifico nel quale si concordava sulla opportunità che Consumers’ Forum promuovesse o al limite si trasformasse in organismo extragiudiziale e gli venne chiesto di elaborare una proposta in tal senso cosa che fu fatta.
Per tutto il tempo dell’attesa , ormai di 5 anni, Consumers’ Forum fece proprio il compito di realizzare i corsi di formazione dei conciliatori attuando l’impostazione e il modulo che erano stati di ICO.
Con il rinnovo delle cariche di Consumers’ Forum è stato chiarito che il progetto di promozione di un organismo extragiudiziale era stato accantonato .
TERZA FASE
La Lega Consumatori contestualmente al varo dei due decreti citati del Ministero della Giustizia faceva presente a Consumers’ Forum la necessità di adeguarsi ad essi con la realizzazione di corsi dotati dei requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento istituzionale come si avviano a fare le Camere di Commercio. Su questo punto la Lega Consumatori non ebbe risposta. Convinta delle sue ragioni decise allora di proseguire da sola , disponibile in seguito a trovare una intesa una volta che anche Consumers’ Forum imboccasse la strada della innovazione.
Per questo il 7 gennaio 2005 con atto pubblico Lega Consumatori promuoveva IMECO , Istituto estragiudiziale . di Mediazione e Conciliazione), nel 2007 dal 6 al 12 luglio a Vallombrosa ha realizzato il Corso di Formazione dei conciliatori professionali (di diritto comune) e professionisti (di diritto societario) con 30 partecipanti ,con durata di 50 ore e con riconoscimento del Ministero della Giustizia ai sensi dedi decreti 222 e 223 del 23 luglio 2004.
Nel 2009 dal 6 al 12 settembre a Pinzolo ha realizzato il secondo corso per conciliatori professionali e professionisti con le medesime caratteristiche e con altri 30 corsisti .
Imeco pertanto dispone di oltre 60 conciliatori usciti dai corsi previsti dal Ministero della giustizia cui si aggiungono quelli formati in precedenza nei corsi ICO e Consumers’ Forum.
QUARTA FASE : CHE FARE
Dopo cinque anni di attesa, Lega Consumatori sceglie IMECO e con esso intende giocare un ruolo libero e autonomo nei rapporti con le imprese e le istituzioni per la gestione dei reclami e delle controversie, Non sappiamo cosa faranno le altre associazioni e siamo disposti a collaborare con loro, non sappiamo cosa intende fare Consumers’ Forum , facciamo un passo indietro rispetto ad esso , lo facciamo in spirito costruttivo. Togliamo ogni possibilità di condizionamento e attendiamo con immutata disponibilità sue auspicabili proposte di collaborazione. La ragione del passo indietro è semplice: La Lega Consumatori con Imeco fa i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento dei conciliatori e degli operatori allo sportello.
Per questa ragione con il primo gennaio 2010 cesseremo di inviare nostri rappresentanti ai corsi organizzati da Consumers’Forum anche a motivo della impostazione diversa di Imeco rispetto a Consumers’ Forum .
Lega Consumatori con IMECO viene a trovarsi pertanto a fare lo stesso mestiere di Consumers’ Forum senza che ci sia ancora una intesa di coordinamento e magari una divisione dei compiti, posto che questi possano essere gli obiettivi, anche se noi gli auspichiamo.
Esigenza di correttezza e lealtà consiglia pertanto a Lega Consumatori di attendere un chiarimento, prima di rinnovare la richiesta di adesione a Consumers’Forum per il 2010 anche perché non vuole influenzare le libere scelte dello stesso pur con l’auspicio sincero che una volta definite si creino le condizioni per riprendere la collaborazione che ha caratterizzato per lunghe fasi il rapporto fra Lega Consumatori ICO e Consumers’ Forum.
Con questa disponibilità e speranza confermiamo la stima verso la dirigenza attuale di Consumers’Forum e auguriamo a tutti un cordiale buon lavoro.
Milano 9 dicembre 2009 Lega Consumatori
Il Presidente Nazionale
Pietro Praderi
. “conciliazione Si è trattato Con lettera in data 10 marzo 2004 la Lega Consumatori si rivolgeva a Consumers’ Forum , alle associazioni (allora 12) e alle imprese aderenti all’istituto proponendo di trasformare ICO (Istituto di Conciliazione) in organismo extragiudiziale federativo di altri organismi extragiudiziali promossi da altri soggetti ( Associazioni e/o imprese ) nedl quadro di Consumers’ Forum.
Si trattava di adottare l’invito della Commissione Europea a costituire organismi extragiudiziali propone organismi snelli, informali, flessibili, non burocratizzati,
Le associazioni che hanno impegnato i conciliatori dal giugno 1999 senza il sostegno di progetti di conciliazione come per il passato. Il fatto che l’impegno sia continuato su basi di un volontariato autentico ha un valore che noi per primi dobbiamo apprezzare. Tuttavia chi ha fatto uso del formulario europeo ha maturato un rimborso di 8 euro. Purtroppo questo dato ha sofferto di una comunicazione carente tra livello nazionale e periferico delle stesse associazioni di consumatori, prova ne è che molti dichiarano di non esserne a conoscenza.
Cionostante il ricorso al formulario europeo sta rivelandosi portatore di alcuni importanti vantaggi.
Un primo riguarda la possibilità di trovarsi fra le mani un monitoraggio reale e veritiero della conciliazione. Messo utilmente a disposizione del Consumer Forum è in grado di assicurare una entrata che può aggirarsi intorno alle 15.000 lire per reclamo trattato. Con questa operazione trasparente il rimborso per il conciliatore può salire a 31 mila lire. Una cifra modesta ma non disprezzabile, di resistenza semmai ma non molto lontana dalle 35-40.000 lire indicate alla Cee nel progetto conciliazione del 1997. Le cifre suddette furono superate giungendo fino alle L. 72.000 per reclamo trattato ma a seguito della riduzione del numero delle conciliazioni ,una volta cessato il contenzioso patologico con Telecom (numeri 144 ecc). In sintesi grazie alla esperienza ICO si torna a garantire un minimo di rimborso spese per i conciliatori.
L’USO DEL FORMULARIO EUROPEO COME FULCRO PER ESTENDERE L’ESPERIENZA DI CONCILIAZIONE IN UN NUMERO CRESCENTE DI COMPARTI E COME STRUMENTO DI RILANCIO DELLA ESPERIENZA ICO.
Nell’uso del formulario europeo siamo probabilmente caduti in un equivoco banale ma dannoso.Si è ritenuto che il formulario europeo serve solo per suggellare una intesa fra le controparti, una specie di verbale di conciliazione.
La sua funzione è invece più ampia. Esso è voluto perché ogni consumatore e utente europeo che intende sporgere reclamo e chiedere una conposizione del contrasto ricorra ad esso come strumento condiviso ed efficace.
Se questa è la interpretazione corretta e funzionale le associazioni dell’Ico devono compiere un necessario salto di qualità, diffondere e rendere capillare l’uso del formulario nella pratica quotidiana dei loro sportelli.
Occorre per altro prendere atto che il formulario non ha valenza solo nazionale ma europea, esso esiste in 11 lingue e come tale viene utilizzato.
Il formulario europeo, magari con opportune modifiche, è uno strumento che può servire in due direzioni strategicamente rilevanti:
la trattazione di reclami on line;
la trattazione dei reclami con una conciliazione transfrontaliera.
La prima può partire per la trattazione es esempio dei reclami nella telefonia mobile
La seconda ha bisogno di una preparazione che valorizzi ancora una volta il formulario europeo in quanto esso evidenzia e “ copre la maggior parte degli aspetti del reclamo” e può fare da riferimento per le eventuali perizie.
Entrambe le direzioni di marcia devono poter contare sull’adozione di nuovi mezzi tecnologici (ad esempio software per la traduzione sempre con riferimento al formulario e alle 11 lingue in cui è utilizzato.
Ora un progetto di questa portata può essere realizzato da ciascuna associazione oppure da più associazioni con un impegno largamente unitario: se l’opzione e questa seconda l’ICO che esiste si presta ad essere consolidato e sviluppato..
IL CAMMINO DELL’ICO INCROCIA IL PROGETTO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE PER LA CREAZIONE DI UNA RETE EUROPEA EXTRAGIUDIZIALE.
Questa constatazione chiama in causa la nostra responsabilità di soggetti associativi e aziendali che hanno preso sul serio la Raccomandazione U.E del 30 marzo 1998, i soli che con l’ICO hanno puntato sulla diffusione e l’uso del formulario europeo, ignorato invece, di fatto, da tutti gli altri soggetti anche istituzionali.
Ora la U.E propone nella linea di sviluppo della raccomandazione citata, la creazione di una rete europea extragiudiziale, Rete Europea Extragiudiziale-REE (European Extra-Judicial Network)” e dei punti di contatto centrali in ciascun Stato membro. Questi punti di contatto fungerebbero da “centro di compensazione” fornendo informazioni e consulenze ai consumatori che presentino un reclamo relativo a beni e servizi”.
Il progetto U.E propone organismi snelli, informali, flessibili, non burocratizzati, auspica la creazione di un “Centro di Compensazione” che consenta al consumatore di indirizzarsi ad un unico punto di contatto per ottenere informazioni circa i sistemi nazionali e per conseguire un accesso rapido e semplice al canale per la risoluzione extragiudiziale nel caso delle controversie transfrontaliere. Il riferimento unitario è auspicato tuttavia rispetto alla informazione per la consulenza vale piuttosto il coordinamento degli organismi esistenti.
Ora la Commissione è in attesa che gli stati membri notifichino questi organismi extragiudiziali esistenti.
L’Ico per la sua natura e caratteristiche è fra quelli praticamente pronti per essere segnalati anche perchè esso è già titolare del bando, guarda caso, per la diffusione del formulario europeo.
Certo è che se la determinazione di un Centro di Compensazione unitario è tutta da decidere, l’ICO ha tutte le carte in regola per entrare nel coordinamento degli organismi extragiudiziali nazionali da segnalare alla Commissione. E se lo concordiamo è in grado di di divenire, di fatto, il Centro di Compensazione” delle associazioni dell’Ico e di altre che possono aderire.
RIPRECISARE LA NATURA E LA COMPOSIZIONE DI ICO
L’ICO è nato come strumento agile di raccordo fra le associazioni aderenti e di supporto ad iniziative progettuali. In parole semplici come strumento di servizio per le associazioni. Ora il suo sviluppo sia come riferimento della rete nazionale di conciliatori sia come soggetto coordinato nell’ottica del “ Centro di Compensazione” deve mirare all’impatto sul ruolo e l’iniziativa delle associazioni producendone la valorizzazione. Questo già avviene per il formulario europeo e propongo avvenga per la gestione on line dei reclami della telefonia mobile e per la gestione on line dei reclami trnsfrontalieri. Ora le 12 associazioni aderenti all’ICO contano su una rete di n.397 sportelli e 359 conciliatori. Tale rete può raccogliere larga parte dei reclami per una loro gestione “tradizionale” e per la loro gestione “nuova”. Per quella “nuova “ è concretamente ipotizzabile che l’Ico serva da coordinamento e da tramite per un rapporto fra associazioni che ne valorizzi l’iniziativa autonoma e specifica. Senza entrare in dettagli tecnici può essere costituita una rete informatica basata su un software appositamente studiato, attraverso la quale i reclami della telefonia mobile e trasfrontalieri, una volta istruiti dagli sportelli delle associazioni dei consumatori, vengono gestiti da due distinti gruppi di conciliatori, individuati e preparati di comune accordo fra le associazioni aderenti all’ICO, in grado di intervenire con modalità da stabilire, tipo ad es. quelle di turnazione, sperimentare con Telecom. Il primo gruppo per i reclami della telefonia mobile, il secondo per i reclami transfrontalieri.
Il potenziamento e lo sviluppo di ICO deve attuarsi su una linea fin qui seguita essere in funzione del lavoro delle associazioni che si rendono disponibili, cosi’ da poterne passare la gestione da una all’altra, senza problemi, attuando correttamente un criterio di rotazione. L’ICO pertanto deve poggiare su una struttura minima e non gestire fondi se non relativi a progetti, per ripartirli alle associazioni in ragione del lavoro svolto.
Ugualmente snello deve essere l’organismo che lo dirige: un comitato di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna associazione e un esecutivo ristretto.
L’ICO può avvalersi di un gruppo di esperti o comitato scientifico per il quale ci sono già delle disponibilità.
L’ICO si è appoggiato fin qui alla Lega Consumatori, lo può essere fino alla conclusione del Bando sul formulario europeo, per le prospettive sopra indicate è bene puntare su un’altra associazione fin d’ora. Infatti quello che conta è il progetto che punta sul ruolo delle associazioni dei consumatori e non l’ICO chiamato a ricoprire un ruolo meramente funzionale e correttamente strumentale..
Mi rendo conto che vi ho inondato di “materiali”. A questo punto tuttavia chiedo a ciascuna associazioni di pronunciarsi, per verificare, integrare, condividere, defilarsi rispetto alle esperienze fin qui condotte. Vediamo così se c’è chi ci sta, chi ci sta per costruire un nuovo cammino insieme, sapendo, per altro, che bisogna fare presto.
Milano 23 maggio 2000 Il Coordinatore ICO
Pietro Praderi .
LO SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI NEL COMPARTO DELLE PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI NEL DOPO ICO
Per più di una ragione l’esperienza Ico si conclude; lo fa in modo positivo è a dimostrarlo sono i risultati (se si considerano i progetti prima gestiti da una associazione capofila e poi da ICO): tre progetti pilota su “conciliazione e arbitrato”o riconosciuti dalla Commissione Europea, il bando sul ricorso al formulario unico europeo proposto dalla Raccomandazione 1998/257/CE, il progetto”conciliazione ICO-Consumers’s Forum, i seminari di formazione dei conciliatori per Telecom e Poste Italiane.
Ico in questo quadro ha svolto una utile funzione di modalità progettuale al servizio delle associazioni dei consumatori e delle imprese disponibili.
Tuttavia da una parte i progetti sono conclusi e dall’altra la gestione dei seminari di conciliazione senza che ico disponga di una struttura propria e debba appoggiarsi alla stessa associazione che per altro chiede di essere sostituita nel ruolo, non è condivisa da tutti.
A valle di questa esperienza che si conclude il problema che si pone è il seguente: ICO è stata una esperienza positiva ma definitivamente conclusa oppure è stata una tappa capace di fare da ponte verso un progetto nuovo e di rinnovato interesse per le associazioni? In altre parole:
1) E’ REALISTICO UN PROGETTO DI SVILUPPO DELLA CONCILIAZIONE CON UN RUOLO DIRETTO E DETERMINANTE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE DISPONIBILI.?
La risposta può essere ricavata nei seguenti quattro punti:
- I risultati quantitativi della esperienza di conciliazione condotta con il modello paritetico.
I risultati sono eloquenti: abbiamo superato il numero di 30 mila conciliazioni nel solo comparto delle telecomunicazioni. Con Ico è stato dimostrato che con la stessa metodologia si può intervenire in molti altri settori. Con il bando sul ricorso all’uso del formulario unico europeo ( le dieci associazioni italiane, con le imprese disponibili, sono state le uniche ad usarlo) e con il Progetto ICO-Consumers’Forum si è già intervenuti su 18 delle 34 tematiche previste dal Formulario europeo.
Rilevante è la riflessione sulle condizioni in cui il processo si è realizzato: per due anni e mezzo è intervenuto il riconoscimento della Commissione Europea con lo strumento del progetto pilota. Per altri due anni le risorse del progetto ICO-Consumers’ Forum, per il periodo restante di un percorso decennale le associazioni dei consumatori e i loro conciliatori hanno proceduto letteralmente a loro spese, quindi in spirito di autentico volontariato.
- Il fondamento etico, culturale e politico della conciliazione paritetica. L’esperienza ha
dimostrato la concretezza di un percorso che è “altro” rispetto a quello che richiama il
processo, lungo il quale si costruisce una forma di giustizia, coesistenziale, che viene
condotto recependo l’insieme dei principi delle raccomandazioni 1998/257/Ce e 2001/310/Ce e
che valorizza il ruolo diretto e determinante delle associazioni e delle imprese disponibili. La
conciliazione paritetica non è l’unico modello di riferimento delle associazioni e delle
imprese, però è il modello che ne esalta positivamente il protagonismo.
- La conciliazione paritetica è collocabile in un suo giusto ruolo. Essa è chiamata ad operare a valle di un reclamo respinto da un ufficio aziendale apposito, e si basa su accordi quadro, protocolli di intesa, regolamenti e carte dei servizi che prevedano forme di regolamento del contenzioso. La conciliazione paritaria non è necessariamente concorrenziale rispetto agli altri due modelli ( del conciliatore unico o del collegio di conciliazione a tre: due rappresentanti delle parti e un terzo in funzione di presidente super partes) praticati dal sistema delle camere di commercio. Un approfondimento e un dialogo fra pari, condotto con spirito costruttivo può portare agevolmente alla formulazione di intese di collaborazione sinergica fondata sul criterio: le controversie ricorrenti vengono affrontate con la conciliazione paritetica, per quelle che non vanno a buon fine o che risultano di particolare complessità si conviene di demandarle agli sportelli delle camere di commercio, nei quali venga valorizzato il ruolo del terzo “super partes”, per altro nella veste più di mediatore che di conciliatore reclamo;
- La conciliazione paritetica ha maturato ormai i dieci anni. Lungo questo percorso sono stati formati centinaia di conciliatori – operatori, abbiamo così creato una figura professionale nuova, particolarmente importante nel quadro e nella strategia consumerista. Si tratta di una figura sulla quale è possibile lavorare in progressione, passando dagli attuali seminari di formazione a un itinerario formativo più solido ma la strada imboccata è quella giusta.
Ciononostante ci fermiamo e lasciamo perdere il tutto?
2) L’ATTIVITA’ DI CONCILIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI BASTA A SE STESSA O PUO’ ESSERE UTILMENTE INTEGRATA?
La maggioranza delle associazione crede nella conciliazione e la pratica. Alcune si sono organizzate strutturando una rete di sportelli e curando la propria rete di conciliatori. Ci sono anche aziende convinte che un rapporto leale con il consumatore esigente favorisce la loro qualificazione nel mercato e la loro riuscita nella concorrenza.
Si tratta di soggetti che convergono sullo scopo di comporre le liti declinando la cultura della mediazione e tramite la ricerca della giustizia coesistenziale.
Tuttavia siamo di fronte ad uno schieramento sostanzialmente isolato, privo di riconoscimenti e appoggi istituzionali, guardato con sospetto dagli ordini professionali a partire da quello degli avvocati.
Lo stesso rapporto con le Camere di Commercio, anche per responsabilità diretta delle associazioni dei consumatori (incapaci fin qui di costruire una linea unitaria, nella quale comporre la strenua concorrenza nelle designazioni del rappresentante dei consumatori nei consigli camerali) non si risolve positivamente.
Infatti, il percorso della conciliazione camerale procede per conto proprio, così come quello delle associazioni dei consumatori e delle imprese con il modello paritario.
Ci sono pertanto almeno tre obiettivi da perseguire:
- dare rilievo culturale pubblico al modello di conciliazione “ convenzionale” rappresentato dalla conciliazione paritetica;
- inserire la conciliazione convenzionale nel dibattito delle proposte di legge sulla conciliazione
al fine di ottenerne il riconoscimento;
- raccordare l’attività dei soggetti (associazioni e imprese che credono nella conciliazione in un organismo stragiudiziale libero, autonomo e riconosciuto attraverso la notificazione.
3) LA PROPOSTA DI COSTITUIRE UN ORGANISMO STRAGIUDIZIALE PARTENDO DAI DATI DELLA ESPERIENZA REALIZZATA NELLA CONCILIAZIONE PARITARIA.
I dati sono essenzialmente i seguenti:
- il patrimonio dei protocolli di intesa, regolamenti procedure, prassi condivise costantemente monitorati, aggiornati e innovati;
- il ”corpo” dei conciliatori formati e sperimentati; a questi si possono aggiungere in itinere i mediatori che le associazioni possono formare secondo le indicazioni della Commissione Europea;
- l’attività degli sportelli realizzata a contatto diretto con i cittadini consumatori e utenti.
Questi tre tipi di dati costituiscono la base sulla quale si può costruire un organismo extragiudiziario.
4) UN ORGANISMO STRAGIUDIZIALE CON QUALI SCOPI?
Gli scopi possono essere i seguenti:
- contribuire alla elaborazione di procedure di conciliazione costantemente aggiornate e innovate;
- contribuire alla formazione e all’aggiornamento dei conciliatori e dei mediatori;
- contribuire alla elaborazione e realizzazione di progetti a dimensione europea,
- contribuire alla attività di monitoraggio delle conciliazioni;
- costituirsi come soggetto federato degli uffici nazionali che trattano le conciliazioni on line e le controversie transfrontaliere;
- rappresentare unitariamente le associazioni nei rapporti con il Centro di Scambio Nazionale,
i centri di scambio e gli organismi stragiudiziali degli altri paesi europei.
5) IL NODO DELLO STATUTO
L’organismo proposto deve avere la natura e la finalità di servizio dei soggetti che vi aderiscono.
Fissata questa finalità si può ragionare intorno a questa ipotesi:
Dare allo statuto un carattere aperto e al tempo stesso assicurare alle associazioni promotrici una maggioranza certa e stabile. Questo obiettivo è possibile riservando nello statuto una quota definita e maggioritaria negli organi deliberativi ed esecutivi ai soci fondatori. La ragione sta nel fatto che i soci fondatori sono soggetti collettivi, i quali hanno interesse ad aprire la partecipazione anche a soci singoli..
Tale impostazione rende possibile l’aggregazione dei conciliatori e domani dei mediatori con i quali comporre “l’elenco “ se non “l’album”
Il varo di un simile album od elenco è ritenuto da tempo opportuno per mirare alla valorizzazione di quella che abbiamo già definita nuova professionalità e professione e non disperdere il lavoro soprattutto di formazione già svolto e che in futuro può essere fatto.
L’organismo può dotarsi utilmente di un Comitato Scientifico essenziale sia per un suo contributo nella formazione,sia perché possa fare da riferimento per gli istituendi Comitati dei Garanti.
6) IL NODO DELLA STRUTTURA.
Anche qui il criterio può essere quello della sussidiarietà. L’organismo non deve svolgere funzioni delegabili alle associazioni ma accentrare su di se mansioni di servizio delle associazioni stesse.
Con questo criterio e nel quadro delle finalità indicate in questa nota, ci sono mansioni specifiche che meritano di essere svolte dall’organismo stragiudiziale proposto.
Si tratta pertanto di entrare nel merito per definirle.
Per svolgerle è proponibile una segreteria e una struttura essenziale.
7) GLI ISTITUTI DI GOVERNO DELL’ORGANISMO
Sono ipotizzabili due organismi : uno deliberativo ( Comitato o Consiglio); uno esecutivo composto opportunamente da un Presidente, da un consigliere delegato o segretario generale,da un tesoriere e da un coordinatore giuridico, data la materia.
8) IL QUADRO DEI COMPITI DELL’ORGANISMO STAGIUDIZIALE NELLE RETI
EEJ-NET e nel SERVICES NETWORK (FIN-net).
A monte con questa nota ho già richiamato il ruolo delle associazioni con i loro sportelli e quello che esse possono direttamente svolgere nella pratica della gestione on line dei reclami e nella stessa trattazione delle controversie transfrontaliere.
Entriamo ora nel campo specifico dell’impegno dell’organismo stragiudiziale proposto nella cosiddetta rete EEJ.net.
L’organismo stragiudiziale può collaborare, pur con modalità distinte, alla rete EEJ-Net e alla rete FIN-net e alla applicazione in Italia della Raccomandazione della Commissione 98/257/CE e della Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE, delle quali conosce e condivide i principi..
L’organismo stragiudiziale coordina l’iniziativa delle associazioni nazionali per l’accesso alla giustizia alternativa.. L’organismo stragiudiziale e le associazioni che lo fondano nelle reti EEJ-NET e FIN-net e nel Centro di Scambio Nazionale possono essere in grado di contribuire ai seguenti compiti:
- A) Comunicazione e informazione
L’organismo e le associazioni aderenti:
– informano i consumatori della proposta della Commissione Europea di procedere ai tentativi di composizione extragiudiziale delle liti facendo ricorso al formulario unico europeo. In questo quadro informano il consumatore dell’esistenza della rete italiana facente parte della Rete Europea EEJ-NET, delle forme concrete della conciliazione, delle modalità per accedere tramite il ricorso al Centro di Scambio Nazionale alla composizione delle liti transfrontaliere. L’iniziativa di informazione viene fatta dalla rete degli sportelli e dei conciliatori delle associazioni, tramite le pubblicazioni delle stesse associazioni, tramite i siti Internet delle associazioni, rapportati con il Portale CNCU.
– orientano i consumatori verso gli organismi per la conciliazione sia facendo riferimento a propri conciliatori e strutture, sia ad altri organismi nazionali, sia verso il Centro di Scambio Nazionale.
– curano la raccolta del materiale informativo con modalità informatiche (internet, sito internet, con “hyperlinks” per poter interagire agevolmente fra gli organismi di conciliazione nazionale e verso la Camera di Scambio Nazionale.
- B) Informazioni pratiche.
L’organismo stragiudiziale e le associazioni ad esso aderenti:
- mettono a disposizione del consumatore le informazioni pratiche per accedere agli organi giudiziali nazionali sugli importi relative alle denuncie, sui tempi entro i quali la domanda va presentata, sui tempi necessari per trattarla.
- nel caso di reclami transfrontalieri l’organismo e le associazioni aderenti assistono il consumatore nella istruzione e presentazione del reclamo tramite il Centro di Contatto Nazionale.
– informano sui tempi entro i quali va presentata ai tribunali nazionali e se il ricorso ad un organo extragiudiziale incide sui termini per il ricorso alla giustizia ordinaria.
- C) Consulenza
L’organismo stragiudiziale e le associazioni aderenti:
– offrono consulenza rispetto ai 34 possibili casi contemplati nel Formulario Europeo;
– incoraggiano e assistono i consumatori a rivolgere il reclamo in primo luogo al fornitore;
- si propongono di informare correttamente il consumatore circa le opzioni possibili nella scelta
degli organismi extragiudiziali disponibili per consentirgli di fare la sua scelta:
- tendono a privilegiare gli organismi che applichino il modello della conciliazione paritetica,
(modello di conciliazione che ha avuto più successo in Italia)
- informano il consumatore su come l’organismo scelto tende ad operare, quale collaborazione
chiede al consumatore, quali sono le esperienze dei casi precedenti;
- informano sullo status giuridico delle decisioni prese dall’organismo scelto: se la decisione è o no
vincolante, se non lo è o se in genere viene applicata;
- illustrano i vantaggi o svantaggi di una soluzione extragiudiziale della lite, rispetto ad altri metodi
di soluzione con particolare riguardo alle richieste future di indennizzo,
- aiutano a prevedere i costi del ricorso all’organismo extragiudiziale.
L’organismo stragiudiziale e le associazioni aderenti si propongono di operare con le modalità suesposte nel quadro della loro iniziativa di composizione extragiudiziale delle liti di consumi e di servizi . Tale impostazione deve fare da base per la trattazione delle liti transfrontaliere e per la collaborazione sinergica con Il Centro di Scambio Italiano .
- Ufficio centralizzato per la trattazione delle liti transfrontaliere.
Ciascuna associazione, da sola o in collaborazione con altre, si dota di un ufficio nazionale di raccolta e di istruzione delle pratiche di conciliazione transfrontaliera: Gli uffici centralizzati di ciascuna o delle associazioni si “federano” nell’organismo stragiudiziale con regole e modalità da definire e tali da assicurargli una forma unitaria e insieme composita.
Ciò significa che alcune funzioni possono essere svolte opportunamente dalla segreteria dell’organismo stragiudiziale ( es. servizio di traduzione, inoltro degli esposti, registro e deposito dei verbali di conciliazione, oltre che al monitoraggio articolato della attività conciliativa svolta e specificamente delle liti transfrontaliere trattate per iniziativa delle associazioni aderenti all’organismo stragiudiziale..
L’opportunità di coinvolgere l’intera rete dei conciliatori di ciascuna associazione con i relativi sportelli, per accogliere i reclami, istruirli ed anche risolverli direttamente non esclude la utilità di un Ufficio-segreteria dell’organismo stragiudiziale cui arrivino le pratiche più complesse e che svolga una funzione di socializzazione dei casi e di coordinamento . In questo quadro va anche affrontato il tema delle trattazione appunto di liti di particolare complessità, quali quelle previste in comparti quali quello assicurativo. .
L’organismo stragiudiziale e le associazioni aderenti devono tuttavia evitare di sovrapporre la loro iniziativa a quella del Centro di Scambio Italiano.
Esse devono piuttosto collaborare con il Centro di Scambio Italiano al quale spetta direttamente la presentazione del “ FORMULARIO DI DENUNCIA E QUALSIASI PROVA NELLA LINGUA DELLA CAMERA DI COMPENSAZIONE DELLO STATO DOVE RISIEDE “ IL CONSUMATORE. SE NECESSARIO “ , “ IL CENTRO DI CONTATTO DEL CONSUMATORE “ SI FARA’ RESPONSABILE PER LA TRADUZIONE DELLA DENUNCIA E DI OGNI ALTRA AZIONEO O PROVA IN INGLESE ,COME LINGUA STANDARD, O IN UN’ALTRA LINGUA CONVENUTA CON UNA DETERMINATA CAMERA DI COMPENSAZIONE” OD ORGANISMO EXTRAGIUDIZIALE COMUNITARIO”.
- Cooperazione tra organismo stragiudiziale , altri organi extragiudiziali e Camera di Compensazione EEJ-net e FIN-net
L’organismo stragiudiziale non deve sentirsi in concorrenza con il sistema delle camere di commercio ma cercare la collaborazione fondata sul reciproco riconoscimento di mansioni diverse e specifiche. Lo stesso atteggiamento è utile venga riservato verso gli altri organismi operanti nel comparto.
L’organismo stragiudiziale con le associazioni aderenti è in grado di impegnarsi:
a fornire alla Rete EEJ-net e Fin-net, ed agli altri organismi interessati, i dati relativi alla propria attività e a quella delle associazioni di consumatori aderenti, sui modi di funzionamento e di contatto per l’utente e a comunicare ogni cambiamento di sedi e modalità di intervento.
L’organismo stragiudiziale fornirà una relazione annuale comprensiva della attività degli uffici centralizzati delle associazioni aderenti.
- Uso del formulario europeo
Le associazioni aderenti all’organismo stragiudiziale possono confermare il ricorso all’uso del formulario unico europeo proposto dalla Raccomandazione U. E del 30 marzo 1998 per la
registrazione dei casi di conciliazione di reclami interni e condividere il fatto che la nuova direttiva 301/2001/CE proponga il ricorso, allo stesso formulario unico per le liti di consumo e di servizio transfrontaliere.
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11) La domanda di notificazione.
E’ un atto molto importante, la possibile notificazione darebbe rilievo istituzionale di immagine e di accreditamento alla conciliazione convenzionale al modello paritario, al nuovo organismo stragiudiziale e al ruolo diretto delle associazioni dei consumatori e delle imprese.
Nelle indicazioni della Commissione Europea la notificazione dovrebbe essere essenzialmente un atto di recepimento positivo di un organismo libero,nel nostro caso convenzionale o privato sociale, accolto essenzialmente in chiave di autocertificazione. Tuttavia il canale per la notificazione è rappresentato per la rete EEJ-Net dal Ministero per le Attività Produttive e qui possono insorgere dei problemi la cui matassa va dipanata con cura.
In quest’ottica, anche se si può fare legittimamente riferimento anche alla raccomandazione 1998/257/CE non è opportuno farlo perché, sia pure con argomenti discutibili, il ministero può sostenere che l’organismo proposto, non entri nel novero degli organismi di conciliazione previsti dalla raccomandazione 1998/257/Ce poiché questa riguarda le procedure della conciliazione incentrate sulla terzietà. E’ pertanto bene andare sul sicuro e chiedere la notificazione ai sensi della Raccomandazione 2001/310/Ce.
Seconda indicazione; l’organismo extragiudiziale non deve essere fatto da una sola associazione ma da più associazioni, non obbligatoriamente da tutte. In ogni caso la proposta deve essere aperta a tutte le associazioni che condividono una linea e delle regole sufficientemente precise.
In questo modo può accreditarsi verso le istituzioni e verso le imprese come interlocutore rappresentativo e interessante.
Terza indicazione l’organismo stragiudiziale non deve apparire come fatto dalle sole associazioni dei consumatori. E’ molto opportuno il coinvolgimento di imprese significative con una formula possibile che eviti il coinvolgimento diretto (esempio nomina di fiduciari da parte delle imprese).
In ogni caso la formula va studiata e negoziata.
Quarta indicazione è opportuno il coinvolgimento di esperti con una formula da definire: Comitato Scientifico e Comitato dei Garanti od altro ancora).
Da ultimo il nome da dare all’organismo creato, un nome possibile può essere ICOME ( Istituto Conciliazione e Mediazione).
Ritengo magari in modo immodesto che la nota presente sia il risultato del necessario studio e di una dovuta riflessione, la sottopongo non a colleghi ma ad alcuni amici pochi ma buoni, non importa che ruoli attualmente svolgono. Aspetto, se non vi è di forte impedimento una reazione creativa e razionale.
Ringrazio innanzitutto della lettura Pietro Praderi
Milano 10 marzo 2004